La condizione di dipendenza da droghe (o l’ubriachezza), in quanto transitoria e consapevole, al più amplifica le modalità e gli esiti delle violenze, ma non ne costituisce mai la causa e men che meno genera asseriti impulsi incontrollabili. Cass. pen., sez. VI, 23 ottobre 2025, n. 38998
In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 4 ottobre 2022, n. 39578
La colpevolezza di una persona in stato di alterazione da droghe o alcol deve essere valutata secondo i normali criteri d’individuazione dell’elemento psicologico del reato (Cass. pen., sez. V, 14 luglio 2016, n. 45997, richiamata anche da Corte cost. n. 150 del 2019; Cass. pen., sez. VI, 22 maggio 2008, n. 38513).
Infatti, gli artt. 91, 92, 94 e 95 c.p. si limitano a disciplinare la compatibilità della commissione del fatto sotto l’azione di sostanze stupefacenti (e dell’ubriachezza) con l’imputabilità, senza alcuna deroga rispetto alla regola generale di cui all’art. 42 c.p. che esige l’esistenza del dolo o della colpa al momento della commissione del fatto e non in un lasso temporale anteriore (Cass. pen., sez. IV, 7 luglio 2021, n. 25758), per non offrire alcun tipo di scusante a chi si ponga nella condizione, a lui imputabile, di perturbazione psichica determinata dalla sostanza assunta (Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 2015, n. 31749).
Ciò vale a maggior ragione nei delitti di violenza domestica nei confronti delle donne e dei loro figli, come quello oggetto di esame, in cui il movente della violenza è del tutto irrilevante. Peraltro, la condizione di dipendenza da droghe (o l’ubriachezza), in quanto transitoria e consapevole, al più amplifica le modalità e gli esiti delle violenze, ma non ne costituisce mai la causa e men che meno genera asseriti impulsi incontrollabili (Cass. pen., sez. VI, 4 ottobre 2022, n. 39578). Infatti, è lo stesso legislatore che, escludendo che l’assunzione di sostanze stupefacenti (o l’ubriachezza) abituale incida su coscienza e volontà dell’autore stabilisce, in termini chiari, che non è l’abuso (quando non si traduca in una malattia cronica documentalmente accertata) a generare i comportamenti illeciti, e nella specie la violenza domestica, o a slatentizzare l’aggressività rendendola ingestibile, ma, al più, ne aggrava l’entità rendendo più pericoloso l’autore.


