Corte Costituzionale: se il reato connesso diventa procedibile a querela, anche gli atti persecutori tornano procedibili a querela

Corte Cost. ud. 9 giugno 2025 – dep. 24 luglio 2025, n. 123

È costituzionalmente illegittimo l’art. 85, comma 2-ter, D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in quanto richiamato dall’art. 9, D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui prevede che si continua a procedere d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 612-bis c.p. connesso con il delitto di cui all’art. 635, comma 2, n. 1), c.p. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo D.L.vo n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all’art. 612-bis c.p., i termini previsti dall’art. 85, commi 1 e 2, D.L.vo n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

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