Cass. pen., sez. III, ud. 8 aprile 2025 – dep. 25 agosto 2025, n. 29655
Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca quando è provato che l’autore, per le violenze e minacce precedenti poste ripetutamente in essere nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali.
Integra il reato di cui all’art. 609-bis c.p. nella forma cd. “per costrizione” disciplinata dal comma 1 qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione, ivi compresa l’intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, a nulla rilevando l’esistenza di un rapporto coniugale o paraconiugale, atteso che non esiste all’interno di detto rapporto un diritto all’amplesso, né conseguentemente il potere di imporre od esigere una prestazione sessuale senza il consenso del partner.


