Pornografia minorile e adescamento di minori

Cass. pen., sez. III, ud. 11 giugno 2025 – dep. 23 luglio 2025, n. 26980

 

Il delitto di cui all’art. 609-quater c.p. non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra l’agente e la vittima, risultando configurabile anche nel caso in cui l’uno trovi soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere all’esecuzione di atti sessuali da parte dell’altra. Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2025, n. 26980

Il reato di adescamento di minori punisce, chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p., adesca un minore di anni sedici, se il fatto non costituisce più grave reato. Il legislatore ha delineato una fattispecie penale volta ad introdurre una anticipata tutela dei minori che si pone quale antefatto rispetto ai reati-fine, indicati dalla norma, che vanno a delineare il perimetro di tipicità e la cui realizzazione, anche nella forma tentata, integra la clausola di riserva che, da un lato, limita, ma al contempo, chiarisce i rapporti tra le fattispecie. La clausola di riserva prevista dalla norma chiarisce il rapporto tra reato di adescamento e i reati fine, nel senso che l’adescamento è configurabile allorquando non siano ancora integrati gli estremi del tentativo (e tanto più del reato consumato) del reato fine in quanto, nell’ipotesi che quest’ultimo resti allo stadio della fattispecie tentata, la contestazione anche del delitto di cui all’art. 609-undecies c.p. significherebbe di fatto perseguire la stessa condotta due volte, mentre, qualora il reato fine sia consumato, la condotta di adescamento precedentemente tenuta dall’agente si risolverebbe in un antefatto non punibile.

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